COSA E' UN ISTITUTO PARITARIO ? Legge 10 marzo 2000, n. 62 |
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Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dallarticolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario lespansione dellofferta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dallinfanzia lungo tutto larco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda labilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dellistruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6. 3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà
per quanto concerne lorientamento culturale e lindirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
linsegnamento è improntato ai principi di libertà
stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo
un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a)
un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
un piano dellofferta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione
e la pubblicità dei bilanci; 5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione
dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni,
in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché
fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta loriginario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. 7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento
della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della pubblica istruzione presenta al parlamento una relazione sul
suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui allarticolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni. 9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e allistruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nelladempimento
dellobbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nellambito dellautorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare
a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
listruzione mediante lassegnazione di borse di studio
di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60
giorni dallapprovazione della presente legge sono stabiliti
i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per lindividuazione dei beneficiari,
in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma equivalente dallimposta lorda riferita allanno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti allentrata del bilancio dello Stato a carico dellammontare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12. 11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie
in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza
di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in 12.
E autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per lanno
2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dallanno 13. A decorrere dallesercizio finanziario successivo allentrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. 14. E autorizzata, a decorrere dallanno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. 15
Allonere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi
13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per lanno 1999, allo 16. Allonere derivante dallattuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per lanno 2000 e a lire 300 miliardi per lanno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per lanno 2000 e lire 70 miliardi per lanno 2001 laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per lanno 2000 e laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dallanno 2002 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, le scuole private dell'infanzia, primarie e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.Per scuola privata si intende una scuola non amministrata dallo stato; tra queste le scuole paritarie possono rilasciare titoli equivalenti ai diplomi rilasciati dalla scuola statale. Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, le scuole private dell'infazia, primarie e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale. Le scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di: sussidi
diretti, per la gestione di scuole dellinfanzia e primarie (ex
parificate); Sussidi
diretti Il governo DAlema bis con la legge 62/2000 sancisce lentrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate alla pari anche sul piano economico. La legge prevede anche: lapplicazione
anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli
enti senza fini di lucro; non
si parla più di concessione di contributi ma di
partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie;
Buoni
scuola La finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili. |