La
legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la parità
scolastica, detta alcuni principi fondamentali per la
partecipazione delle scuole non statali al sistema nazionale
di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni scolastiche
non statali che "corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità
ed efficacia ..." come indicati nei commi 4, 5 e
6 dell'art. 1 della legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia e
dettagliata specificazione della disciplina applicativa,
in particolare in questa fase in cui il riconoscimento
della parità e la verifica del possesso dei requisiti
richiesti alle scuole sono affidati alla competenza di
codesti Uffici regionali e in vista delle proposte che
il Ministro deve presentare in Parlamento entro il 2003,
ai sensi dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, per il
definitivo superamento delle disposizioni contenute nella
parte II, titolo VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione
istituita con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della
legge 62/2000, si forniscono istruzioni applicative in
ordine alla strutturazione dei corsi e delle classi nelle
scuole paritarie.
A)
Riconoscimento della parità in relazione a classi
non facenti parte di un corso completo.
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge
62/2000 richiede, ai fini del riconoscimento della parità,
il possesso del seguente requisito "l'organica costituzione
di corsi completi: non può essere riconosciuta
la parità a singole classi, tranne che in fase
di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe".
E' un requisito che postula la qualità delle scuole
nel senso che abbiano strutture e percorsi di svolgimento
coerenti con le dinamiche dell'autonomia, sappiano dare
risposte adeguate ai bisogni educativi e si collochino,
quindi, a pieno titolo, nel sistema scolastico nazionale.
Dunque la parità non può essere riconosciuta
alle scuole per singole classi, così come non può
essere mantenuta se un corso perde il carattere della
completezza con la chiusura di alcune classi.
Tuttavia, non possono non essere presi in considerazione
principi di sistema per i quali si impone un obbligo,
costituzionalmente dichiarato, della equipollenza di trattamento
per gli studenti che intraprendano percorsi scolastici
regolari in una scuola paritaria.
L'esperienza, vissuta anche nelle scuole statali, segnala
infatti la possibilità che la classe di un corso
completo debba essere sdoppiata per la concomitante evenienza
di diversi fattori: la classe, già numericamente
consistente, deve ospitare nuove, impreviste iscrizioni
e/o ripetenze dalla classe superiore.
In tal caso, gli alunni ripetenti hanno una legittima
aspettativa a frequentare, se vogliono, la stessa scuola,
mantenendo la condizione di "interni"; d'altra
parte i nuovi iscritti non possono essere costretti a
rinunciare alla frequenza, sempre da "interni",
per la sopravvenuta incapienza della classe. Si determinano,
quindi, le condizioni perché alla classe, derivante
per sdoppiamento della classe di un corso completo, vengano
estese le prerogative riconosciute alla scuola paritaria
ed agli alunni venga quindi riconosciuta la qualità
di "interni", con tutte le conseguenze connesse
anche agli esami finali di Stato.
E' ovvio che le condizioni per lo sdoppiamento di una
classe non possono essere precostituite attraverso gli
esami di idoneità (che sono consentiti solo nel
limite della capienza della classe a cui si aspira) o
attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni
in una classe.
Nell'altro caso, quello della sospensione del tutto occasionale
e temporanea di una classe, non può negarsi che
il percorso scolastico delle altri classi, già
riconosciute paritarie in un corso completo, debba essere
mantenuto nella pienezza delle prerogative della parità.
Tuttavia, se alla eccezionale sospensione temporanea di
una classe ne seguisse un'altra negli anni successivi,
verrebbero meno la necessaria strutturazione della scuola
in un corso completo e, quindi, il permanere delle condizioni
della parità, ferma restando, ad esaurimento, la
qualità di alunni interni di coloro che avevano
frequentato le classi della scuola già paritaria.
Sia nel caso di sdoppiamento, sia nel caso di sospensione
di classi, la necessità di assicurare agli alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di un corso completo, esige che i gestori della
scuola comunichino espressamente e tempestivamente all'Ufficio
scolastico regionale competente o alle sue articolazioni
territoriali designate i fatti intervenuti ai fini degli
eventuali accertamenti delle condizioni richieste per
la permanenza dello stato di scuola paritaria nella nuova
articolazione e, comunque, ai fini della necessaria programmazione
degli esami finali di Stato.
Le modalità, i tempi, gli Uffici designati per
proporre le istanze, ovviamente motivate e documentate,
saranno stabiliti dagli Uffici scolastici regionali con
proprie istruzioni che tengano conto, comunque, a conclusione
dei corsi, di istruzione secondaria superiore, della composizione
delle commissioni ai fini degli esami finali.
B)
Istituzione di nuovi corsi.
Il problema del "corso completo" si pone sotto
altro profilo: la possibilità di riconoscere la
parità ad una scuola che inizi la propria attività
con una prima classe.
La specifica previsione del citato art. 1, comma 4, lett.
f) della legge 62 e l'accennata esigenza di riconoscere,
in un'organizzazione scolastica, la ricchezza e la completezza
di dinamiche educative interne proprie dell'autonomia,
hanno indotto ad escludere tale possibilità, come
è precisato nella prima circolare applicativa della
parità, n. 163 del 15.6.2000. Peraltro, in presenza
di una scuola già riconosciuta paritaria, che intendesse
allargare la propria offerta formativa con l'istituzione
di nuovi corsi, anche serali o di diverso ordine o grado
di scuola, la possibilità del riconoscimento della
parità può essere ammessa, proprio nella
prospettiva di creare quelle interazioni di continuità
didattica e di orientamento che nelle scuole statali si
sono tradotte nella creazione e nel sostegno di istituzioni
comprensive di scuola elementare e media e di istituzioni
con aggregazione di corsi dei diversi ordini di scuola.
Ciò rende possibile un'apertura a riconoscimenti
di parità non esclusivamente riservati a singole
tipologie di scuola (es. scuola elementare, scuola media,
liceo classico, liceo scientifico), ma anche a complessi
scolastici organizzati verticalmente per gradi di scuola
o orizzontalmente per ordini di scuola, ovviamente in
un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile
con la continuità o l'aggregazione dei corsi stessi.
C)
Composizione delle classi delle scuole paritarie.
La legge 62 non specifica una regola numerica degli alunni
che debbono costituire le classi nei vari ordini di scuola
e ciò appare ovvio stante che, nella libertà
di organizzazione della scuola paritaria, non possono
essere imposte le stesse regole che, nella scuola statale,
sono giustificate essenzialmente da esigenze di spesa.
E' altrettanto vero, tuttavia, che la composizione delle
classi deve rispondere a regole tecniche di efficacia
dell'azione didattico-educativa: solo a tali condizioni
si realizza, per il funzionamento della scuola paritaria,
il presupposto che il servizio scolastico erogato corrisponda
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente
con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato
da requisiti di qualità ed efficacia. E' necessario,
quindi, generalizzare le istruzioni contenute nel paragrafo
3.1, lett. d) della C.M. 163/2000, secondo cui la scuola
che richiede la parità deve documentare, fra l'altro,
che "consta di classi la cui composizione, anche
numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione
degli insegnamenti e delle attività didattiche".
Tale adeguatezza dovrà essere valutata in funzione
di un graduale allineamento alla media degli alunni delle
scuole statali e non statali presenti nel territorio regionale,
fatta salva la particolare condizione delle zone montane
e delle piccole isole e non trascurando le esigenze delle
nuove iniziative.
Nel
richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici
sul contenuto della presente nota, si rappresenta l'esigenza
che il processo di costruzione del sistema scolastico
nazionale sia accompagnato da una attenta e continua opera
di monitoraggio al fine di supportare le scuole paritarie
per potenziarne la qualità dell'offerta formativa.
La presente nota viene diffusa via INTERNET e tramite
la rete INTRANET di questo Ministero.